(Pubblicato nel Suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 29 marzo 1994)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visti gli artt. 20, 21, 22, 30 e 34 del D.P.G.P. 31 ottobre  1990,
n.  16-29/Leg. "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale di data  27  ottobre
1990  concernente il personale della provincia autonoma di Trento per
il triennio 1988-1990";
   Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 20280  di  data
30  dicembre  1992,  non  soggetta alla registrazione della Corte dei
conti, con la quale era stata disposta l'approvazione del regolamento
di attuazione dell'art. 21 del sopraccitato D.P.G.P. n. 16-29/90;
   Visto  il  D.P.G.P.  n.  26-79/Leg.  di  data  31  dicembre  1992,
registrato  alla Corte dei conti il 30 gennaio 1993, reg. 5, fgl. 54,
concernente l'emanazione del regolamento di cui al punto precedente;
   Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 14578  di  data
15  ottobre  1993  con la quale si e' provveduto all'approvazione del
regolamento di attuazione degli artt. 20, 30 e  34  del  D.P.G.P.  n.
16-29/Leg. di data 31 ottobre 1990;
   Visto il regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale
alla  predetta  deliberazione  n.  14578  di data 15 ottobre 1993 nel
quale sono stati inseriti, al fine di ottenere un testo  completo  ed
organico,  anche gli articoli di attuazione dell'art. 21 del D.P.G.P.
n. 16-29/90 gia' emanati  con  D.P.G.P.  n.  26-79/Leg.  di  data  31
dicembre 1992;
   Visto  il  punto 3) della citata deliberazione n. 14578 di data 15
ottobre 1993 con il quale  la  giunta  provinciale  ha  demandato  al
presidente  della  giunta  provinciale,  ai  sensi dell'art. 53 dello
Statuto  speciale  per  il  Trentino  Alto-Adige,  l'emanazione   del
regolamento in oggetto.
 
                               Emana:
 
   Il  regolamento  di  attuazione  degli  artt.  20, 21, 30 e 34 del
D.P.G.P. 31 ottobre 1990, n. 16-29/Leg. concernente l'erogazione  del
fondo  per  il  miglioramento  dell'efficacia  e  dell'efficienza dei
servizi  allegato  al  presente  decreto  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato sul  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Trento, 26 ottobre 1993
 
                             BAZZANELLA
 
  Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1994, reg. n. 10, foglio
n. 42 - RAELI.
 
                             ----------
 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 20, 21, 30 E 34 DEL D.P.G.P. 31
   OTTOBRE 1990, N. 16-29/LEG. CONCERNENTE L'EROGAZIONE DEL FONDO PER
   IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI.
 
                               Art. 1.
                        Disposizione generale
 
   1.  Il  presente regolamento disciplina ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 20, 21, 30 e 34 del D.P.G.P. 31  ottobre  1990,  n.
16/29/Leg.,  le  modalita'  per  la  determinazione,  composizione  e
l'erogazione  del  fondo  per  il  miglioramento   dell'efficacia   e
dell'efficienza  dei  servizi  -  d'ora  in avanti denominato fondo -
istituito a partire dal 1  gennaio  1991,  a  favore  dei  dipendenti
provinciali,  in  ragione  dei  miglioramenti  conseguiti  nel  campo
dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa svolta in
corso  d'anno  da  parte  delle   diverse   strutture   organizzative
provinciali.